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Le donazioni tra coniugi possono essere considerate solutorie dell'eventuale futuro mantenimento?

Per le donazioni non di modico valore, il legislatore prevede la forma dell'atto pubblico con la necessaria presenza di due testimoni


di Francesca Tessitore - Laquestione giuridica sottesa al presente quesito ha ad oggetto lavalidità di una scrittura privata con la quale il coniuge, incostanza di matrimonio, dona una somma di denaro alla consortela quale, accettandola, dichiara di rinunciare all'eventualediritto di mantenimento spettante in caso di separazione.

Preliminarmenteè da rilevarsi come, per le donazioninon di modico valore,il legislatore preveda la forma dell'attopubblicocon la necessaria presenza di due testimoni. La scrittura privataavente ad oggetto una somma “rilevante” per l'economiafamiliare, potrebbe quindi rendere nulla la donazione per difetto diforma. In secundis,nel caso in cui i coniugi fossero in regime di comunione legale(comunione senza quote), si renderebbe opportuna una preventivaconvenzione matrimonialedi separazionedei beni.

Passandoalla trattazione del tema centrale della questione, è da rilevarsicome il diritto di mantenimento conseguente alla separazionepersonale sia ritenuto un dirittoindisponibile(e quindi non rinunciabile) ai sensi del combinato disposto dagliartt. 143-160 c.c. e art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio. Lapossibilità di versare l'assegno in una tantumè sottoposta ad un giudizio di equità da parte del Tribunale, ilquale ha l'onere di valutare la situazione reddituale dei coniugial momento della separazione.

Rinunciaread un diritto futuro,del quale non si può avere cognizione né dell'an,né del quantum,è ritenuto un negozionulloa causa della mancanza del crisma dell'attualità del diritto. Nonessendo quindi attuale il diritto al mantenimento, la coniuge nonsarebbe legittimata a rinunziarvi.

LaCassazione (sentenza 23713/2012) ha ritenuto valido il contratto inforza del quale i futuri coniugi stabiliscono che, in caso didivorzio, il nubendo che ha ricevuto dall'altro una somma di denarosia tenuto a trasferire all'altro un immobile. In tal caso laCassazione ha ritenuto valido il contratto in quanto esso ha adoggetto non diritti indisponibili derivanti dagli obblighi dimantenimento, ma il diritto alla restituzionedi una somma di denaro.Il divorzioè classificato quindi come un meroevento condizionale.

Data: 15/11/2013 10:20:00
Autore: C.G.