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Investimenti immobiliari in Ungheria. Aspetti pratici: rogito presso l'avvocato e imposta sul trasferimento immobiliare.



di Avv. Davide Sacco, Budapest - Ungheria -  www.consulenzalegaleungheria.it 

Adifferenza di quanto previsto dalla normativa italiana, dove per procedere allacompravendita immobiliare è necessario il rogito notarile, in Ungheria, aisensi dell'art. 32 (2), c) e d) della legge CXLI del 1997 “sulla proceduracatastale”, è facoltà delle parti della compravendita decidere se procedere conil rogito presso un avvocato o presso un notaio.

Giovasottolineare come, nonostante tale previsione normativa consenta di scegliereliberamente a quale professionista rivolgersi, la quasi totalità dellecompravendite immobiliari venga effettuata dagli avvocati, che, nel ruolo dipubblici ufficiali, controllano l'identità del venditore e dell'acquirente, chel'atto abbia tutti i requisiti previsti dalla legge e che lo stesso rispondaalla reale volontà delle parti.

Perquanto concerne il principio che regola l'acquisto della proprietà di benimobili o immobili, l'ordinamento ungherese si discosta dalla tradizionecodicistica francese, sulla cui base si fonda anche l'ordinamento italiano, dove il trasferimento della proprietàavviene secondo il principio c.d. „consensualistico”.

L'ordinamentoungherese si fonda, infatti, sul principio c.d. “realistico” proprio dellatradizione romana e ancor oggi presente in molti ordinamenti di impostazionegermanica. Il passaggio della proprietà avviene, quindi, non sulla base delconsenso reciprocamente scambiato fra le parti, ma solo a seguito dellaconsegna, qualora si tratti di beni mobili, ovvero a seguito della avvenutatrascrizione presso il Catasto, qualora si tratti di beni immobili.

L'impostasulla compravendita immobiliare è pari al 4% del valore dell'immobileacquistato ma in nessun caso può eccedere l'importo di HUF 200.000.000 (pari,al tasso di cambio odierno, a € 676.000).

Lalegge prevede poi il caso specifico in cui un immobile sia acquistato da unimprenditore o da una società che svolga come attività principale l'attività dicompravendita (commercio) di immobili. In tal caso l'imposta ammonta al 2% delvalore dell'immobile.

L'impostanon deve essere versata al momento del rogito, ma solo successivamente allacomunicazione che giungerà, solitamente entro qualche mese, dalla Nemzeti Adó- és Vámhivatal(agenzia delle entrate ungherese).


di Avv. Davide Sacco
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Data: 06/11/2013 08:30:00
Autore: Davide Sacco