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Cassazione: la notifica è valida se a riceverla è un collaboratore dello studio legale, anche se di ordine diverso



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 24502 del 30 Ottobre 2013. L'art.139 c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario di perfezionare lanotifica anche nel caso in cui il diretto interessato non siapresente presso la sua abitazione o il suo domicilio o, come nel casoin oggetto, presso lo studio professionale. Secondo la lettera dellalegge sono infatti ritenuti soggetti idonei alla ricezione “unapersona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda,purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”,se non addirittura “al portiere dello stabile dove èl'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portieremanca, a un vicino di casa che accetti di riceverla”. Peranalogia, dunque, nel caso in cui l'atto da notificarsi sia unasentenza, l'ufficiale giudiziario può correttamente consegnare taledocumento al praticante avvocato presente nello studio, ilquale dichiari “di essere addetta all'ufficio oabilitata o incaricata a ritirare l'atto”.Ma che accade se il praticante risulta iscritto al registropraticanti avvocati di unordine diversorispetto a quello di appartenenza del procuratore domiciliatario?

LaSuprema Corte si esprime decisamente nel senso della validitàdella notifica,spettando al destinatario della notificazione “dimostrarel'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazioneprofessionale e la casualità della presenza del consegnatario pressolo studio del procuratore destinatario della notificazione”.Spetta quindi all'interessato – gravando decisamente suquesto soggetto l'onere della prova – dimostrarel'insussistenza di qualsiasi tipo di rapporto professionaleintercorrente tra lo stesso e il soggetto terzo ricevente. Il fattoche il praticante avvocato fosse iscritto in albo professionaledifferente rispetto a quello dell'avvocato destinatario dell'atto nonimplica, di per sé, decisività della prova, “essendo laresidenza di un professionista in un dato luogo e la collocazione diun suo studio professionale in tale luogo non incompatibili, di persé, con la collaborazione con altro studio professionale”. Nelcaso di specie, dunque, non essendo stato fornito alcun ulterioreelemento probatorio, idoneo a verificare l'effettiva insussistenza dirapporto professionale tra i due soggetti, la Suprema Corte haritenuto il ricorso manifestamente infondato, rigettandolo conordinanza emanata dalla sezione filtro.

Data: 05/11/2013 21:07:00
Autore: Licia Albertazzi