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Cassazione: onere di mantenimento, età ed indipendenza economica dei figli. Quando l'obbligo permane a carico dei genitori



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 24493 del 30 Ottobre2013. Fino a quando permane l'obbligo per il genitore diprovvedere al mantenimento del figlio? L'indirizzogiurisprudenziale della Suprema Corte in questo senso è ormaiconsolidato: non basta che lo stesso abbia raggiunto la maggioreetà ma occorre che, nel caso specifico, il figlio consegua pienaindipendenza economica. Sottolinea infatti la Corte comel'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento permane finchéil genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiuntol'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concretecondizioni per potere essere economicamente autosufficiente”.

Viè tuttavia un limite a tale obbligo. Come nel caso di specie in cuiil figlio, ormai ventottenne, frequenta ancora, con diversi anni diritardo, il corso di laurea specialistica, senza tuttavia svolgerealcuna attività lavorativa utile a renderlo indipendente dallafamiglia. Precisa la Cassazione, infatti, che l'indipendenzaeconomica non deve essere uno scudo elevato a “scusa” per ilfiglio poiché, subito dopo, aggiunge che a tale situazione dimancata autosufficienza sia equiparata solo quella per cui sia “statoposto nelle concrete condizioni per potere essere economicamenteautosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per suacolpa o per sua scelta”.Non vale dunque nel caso in cui il figlio, pur avendone lepossibilitàe le qualificheprofessionali,rifiutiingiustificatamentequalsiasi formula lavorativa. Poichè nei gradi di merito talecircostanza non è stata riscontrata, è giusto quindi confermarel'onere a carico del genitore, laddove il figlio sia impegnato,nonostante l'età, in un percorso professionale e formativo cheancora non gli consente una piena indipendenza monetaria.

Data: 02/11/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi