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Cassazione: interpretazione dei termini di cui all'art. 435 c.p.c. La perentorietà di notifica nel rito del lavoro



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, ordinanza n. 24500 del 30 Ottobre 2013. Aseguito della c.d. “riforma dei riti” operata dal d.lgs. 150/2011il legislatore ha ricondotto numerose ipotesi procedimentali ad unadelle tre maggiori mantenute: il rito ordinario di cognizione,il procedimento sommario di cognizione ed il rito del lavoro.In particolare, il vecchio rito locatizio è stato assorbitodall'ultimo di quelli sopra menzionati. Il processo del lavoro ècaratterizzato dall'oralità e dalla sintesi dei tempi processuali,mirando il legislatore ad una concentrazione delle attivitàgiudiziali sfocianti – nella maggior parte dei casi - nella letturadel dispositivo al termine dell'udienza.

Nel caso di specie, aseguito di mutamento da rito ordinario a rito locatizio – dunquecon le regole del processo del lavoro – la Corte d'Appello avrebbedichiarato lo stesso improcedibile per violazione dei terminidi cui all'art. 435 co2 c.p.c. (termine di notifica del ricorsoall'appellato fissato in dieci giorni dal deposito dello stesso). Laquestione è risolta dalla Suprema Corte con ordinanza poiché ne siravvede la manifesta fondatezza; infatti, il principio graniticoformatosi nel tempo presso la Cassazione prevede che, nel rito dellavoro e delle locazioni, “il termine di dieci giorni assegnatoall'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto difissazione dell'udienza di discussione non è perentorioe, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza,sempre che resti garantito all'appellato lo spatium deliberandi noninferiore a venticinque giorni primadell'udienza di discussione della causa”. Termine enunciato nelcomma successivo. La ratio si ravvede nella possibilità perl'appellato dell' “apprestare le proprie difese, dovendosiritenere che lo stesso legislatore, nel porre il suddetto termine(ordinatorio) di cui al comma 2, abbia disciplinato le conseguenze diuna eventuale inosservanza di tale termine, prevedendo, al comma 3,che la notifica effettuata mantiene i suoi effetti,anche in caso di mancato rispetto del termine di cui al commaprecedente, allorché tra la data di notificazione e quelladell'udienza permanga un termine non inferiore a venticinque giorni”.

Data: 18/11/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi