Danni da mancanza di consenso informato: niente risarcimento se la condizione di salute non è peggiorata
Il consenso informato, ovvero l'atto con cui un medico informa il paziente sui vantaggi, le possibili conseguenze fisiche ed i rischi legati ad un intervento a cui il paziente ha necessità di sottoporsi, è sempre obbligatorio tranne ovviamente nei casi in cui il paziente sia incapace di intendere e di volere oppure in cui ricorrano i presupposti dello stato di necessità, ovvero il paziente non sia in condizione di dare il proprio consenso ad un intervento urgente e indispensabile per salvargli la vita o per evitare gravi danni alla persona.
Il medico e la struttura ospedaliera in cui opera, in mancanza di tale consenso (oppure nei casi in cui il consenso non sia stato validamente espresso) è tenuta a risarcire il danno subito dal paziente. Secondo la Cassazione (sentenza n. 20984/2012) "costituisce omissione, violazione ad hoc ed autonoma fonte di responsabilità, l'aver operato in assenza del consenso informato del paziente". L'inadempimento, però, spiega la Corte, deve "costituire causa o concausa efficiente del danno".
Una sentenza del tribunale di Bari (la numero 3135/2010) ha anche chiarito che il risarcimento da mancato consenso informato può avvenire solo se dalla terapia o dall'intervento chirurgico sono scaturiti danni che hanno peggiorato la situazione clinica del paziente; In sostanza occorre che il paziente dimostri l'esistenza di un danno determinato dalla violazione del suo diritto all'autodeterminazione nella scelta della terapia medica.
Data: 11/11/2013 11:40:00Autore: A.V.