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Concordato preventivo con riserva: giurisprudenza di merito in tema di sospensione e scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.f.




Avv. Nicola Traverso - La prosecuzione dei contratti pendenti durante la procedura di concordato preventivo può rappresentare in alcuni casi un ostacolo al processo di riorganizzazione dell'impresa. A seguito delle recenti riforme, la legge fallimentare prevede quindi all'art. 169 bis, comma 1, seconda parte, la possibilità di chiedere, unitamente al ricorso per concordato preventivo (o anche in corso di procedura), la sospensione o lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso1. In altri termini, ogni qual volta il debitore, per rispettare l'impegno contrattuale precedentemente assunto, fosse costretto ad esporsi a costi maggiori rispetto ai benefici, egli potrebbe chiedere di essere definitivamente o temporaneamente liberato dagli obblighi assunti.
In mancanza di espresse ipotesi di esclusione, la sospensione dei contratti in corso deve quindi ritenersi applicabile anche in caso di istanza di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6 l.fall.
Al contrario, in caso di preconcordato non si applica la prima parte del comma 1 dell'art. 169 bis, riguardante lo scioglimento dei contratti (ammissibile esclusivamente in situazioni particolari e a fronte di una disclosure pressoché totale riguardo al tipo di concordato che verrà presentato), poichè gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva contrasterebbero con la stabilità di una decisione irreversibile sulla sorte dei contratti.

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A riguardo si è pronunciato di recente il Tribunale di Udine con decreto del 25/9/2013, che ha chiarito due aspetti di particolare rilievo. In primo luogo, si è stabilito che, al fine dell'accoglimento della richiesta, il debitore deve fornire gli elementi di fatto e di diritto utili a consentire al Tribunale (o al Giudice Delegato) di apprezzare l'utilità della sospensione (o dello scioglimento) dei contratti rispetto al contenuto della proposta e del piano in corso di definizione. In secondo luogo, il Giudice friulano ha chiarito che la sospensione del contratto in corso di esecuzione prevista dall'art. 169 bis l.fall. è uno strumento idoneo ad evitare, per il periodo di tempo concesso, la risoluzione dei contratti che non siano già stati risolti in precedenza2.

Sul tema è intervenuto qualche giorno prima anche il Tribunale di Vercelli con decreto del 19/9/2013, con cui ha autorizzato la società debitrice a sospendere solo i contratti bancari di factoring e di garanzia a seguito di ricorso per concordato preventivo. Il Tribunale ha invece stabilito che non può trovare accoglimento l'istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo stipulati e adempiuti dalla mutuante prima del deposito della domanda di preconcordato, non potendo gli stessi essere qualificati come rapporti pendenti, poiché l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito pecuniario disciplinato dall'art. 55, l.fall. in forza del richiamo disposto dall'art. 169, l. fall.3
Il Tribunale si è mosso dal presupposto per cui, in assenza di precisi dati testuali che consentano di escluderla, va ammessa l'applicabilità della sospensione dei contratti in corso ex art. 169 bis l.fall. anche nell'ipotesi di ricorso per concordato preventivo con riserva. Al contrario, ha ritenuto che non sia possibile lo scioglimento previsto dal medesimo articolo, ammissibile solo in determinate situazioni: tale decisione determinerebbe effetti irreversibili, scarsamente compatibili con l'esigenza di contemperare la crisi di impresa attraverso il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori, nonché con gli effetti provvisori impliciti in una domanda con riserva.
Su tali presupposti, il Tribunale ha disposto la sospensione per il termine massimo di 60 giorni dei contratti bancari, di factoring e garanzia, analiticamente elencati nell'istanza, ed ha rigettato l'istanza di scioglimento e/o sospensione dei contratti di mutuo.

Le decisioni riportate confermano dunque un orientamento che pare consolidato e maggioritario nella recente giurisprudenza di merito4, e che risolve positivamente la questione dell'applicabilità dell'art. 169 bis l.fall. anche ai concordati preventivi con riserva.

Avv. Nicola Traverso

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Data: 26/10/2013 13:00:00
Autore: Avv. Nicola Traverso