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Cassazione: no al licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il fatturato è in crescita



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 24037 del 23ottobre 2013. Deveescludersi la configurabilità del giustificatomotivo oggettivonel licenziamento adottato da parte del datore che adduce la perditadi due importanti commesse di lavori, laddove invece i dati dibilancio della società attestano una crescita costante del fatturatonel periodo antecedente la riduzione del personale, dovendosiritenere che nelle more al mancato rinnovo dei due contratti diappalto l'azienda abbia fatto fronte acquisendo nuove commesse,così da mantenere costante e addirittura migliorarel'andamento complessivodell'impresa, risultando in tal modo il provvedimento deciso daldatore meramente strumentale ad un incremento di profitto e nonadottato per fronteggiare un andamento economico sfavorevole,residuando infatti in capo al giudice, al di là delle libere scelteimprenditoriali, il potere-dovere di controllare che licenziamentonon sia dettato da motivazioni fittizie o meramente apparenti. Lo hastabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 23ottobre 2013, n. 24037.

Secondocostante giurisprudenza di legittimità, il licenziamento pergiustificato motivo oggettivo è determinato da ragioniinerentiall'attività produttiva ed è scelta riservataall'imprenditore,quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dapunto di vista economico ed organizzativo, sicchè essa, quando siaeffettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dalgiudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. Nellanozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento devericondursi anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'aziendaattuato al fine di una più economica gestione di essa, decisodall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto,ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramentecontingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attivitàproduttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzionedei costi.

Data: 27/10/2013 09:00:00
Autore: C.G.