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Cassazione: se l'immobile assegnato è in comodato l'affidatario del minore è comunque tenuto al suo rilascio



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 23567 del 16 Ottobre 2013. Sulcaso in oggetto si pronuncia direttamente, con ordinanza, la sestasezione della Suprema Corte, nominata “sezione filtro” proprioperchè preposta – nel caso fossero integrati i requisiti di legge– alla rapida risoluzione della controversia per manifesta o nonmanifesta fondatezza della questione. Nel caso di specie, a seguitodi intimazione di rilascio di immobile concesso ad uso comodato,la resistente (coniuge separato assegnatario della casa familiareottenuta in comodato) ha eccepito la necessità che tale comodato, alcontrario, a seguito di assegnazione, avrebbe dovuto protrarsiper tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiarisue e del minore a suo carico.

Respinta la domanda inprimo e in secondo grado, la soccombente ha dunque esperito ricorsoin Cassazione. La Suprema Corte ha tuttavia avallato la soluzione giàadottata dal giudice del merito, sottolineando che “quando ilbene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazionedella famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione dellacasa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato,negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte dellacomunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale”.“Di conseguenza, ove il comodato sia stato concluso senzadeterminazione di durata, ai sensi dell'art. 1810 cod. civ., ilconiuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire ilbene non appena il comodante lo chieda”. A maggior ragione se,come nel caso in oggetto, il comodante non è una persona fisica (adesempio, genitore o parente dell'ex coniuge) ma una società.Il ricorso è dunque rigettato poiché la questione in oggetto è giàa suo tempo stata risolta da altre pronunce della Suprema Corte, néil ricorso presentato ha fornito ipotesi giuridiche di modifica delconsolidato orientamento.

Data: 21/10/2013 11:40:00
Autore: Licia Albertazzi