Cassazione: cessione del ramo d'azienda e limiti di sindacabilità della sentenza d'appello
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 23357 del 15Ottobre 2013. E' illegittimo il licenziamento deldipendente intervenuto a seguito di cessione del ramod'azienda se il lavoratore, di fatto, viene comunque mantenuto inforze nello stesso reparto ceduto e se lo stesso reparto, prima dellacessione, ha subito un mutamento ad hoc che di fatto non ha mutatol'assetto organizzativo ma ne ha solo cambiato la denominazione; amaggior ragione se il dipendente, prima che fosse perfezionatal'operazione, ha espresso il proprio dissenso circa la stessacessione.
Illavoratore ha impugnato il licenziamento, ottenendo dal giudice diprimo e secondo grado la reintegrazione in azienda nonché ilrisarcimento del danno per il torto subito. La Suprema Corte rigettail ricorso proposto dall'azienda, limitandosi a confermare lalogicità della motivazione redatta dal giudice d'appello: laCassazione è infatti giudice di legittimità e non ha potere disindacare il merito delle scelte effettuate dal giudice di secondogrado nel pronunciare la sentenza impugnata, se non nei limiti di cuiall'art. 360 c.p.c. Il ricorso in Cassazione è infatti c.d. “acritica vincolata” e la Suprema Corte ha soltanto il potere disindacare laddove ravvisi, al limite, carenza o contraddittorietà dimotivazione dovuta ad erronea interpretazione ed applicazione dinorme giuridiche. Circostanza che, nel caso in oggetto, non si èverificata.
Data: 21/10/2013 09:40:00Autore: Licia Albertazzi