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L'assegno di mantenimento non va restituito in caso di successiva sua riduzione o esclusione



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 23441 del 16 ottobre 2013. Sedopo la pronuncia passata in giudicato l'assegnodi mantenimentoè esclusoo diminuito,non è legittima la restituzione delle somme versate. Il denarocorrisposto in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede di udienzapresidenziale non sono ripetibili. Lo ha stabilito la Corte diCassazione Civile, con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23441.

Seil giudice del merito revoca l'obbligo del coniuge di versarel'assegno di mantenimentodei figli,respingendo la domanda di ripetizione delle somme percepite, perl'insussistenza del requisito della convivenza dei figli con ilconiuge percipiente, diventa logicamente superflua la valutazionedella condizione economica delle parti. La restituzione delle sommeindebitamente percette non è dovuta allorquando il percipiente abbiaassunto una condottaprocessuale menzognera,smentita dalla risultanze istruttorie, così da indurre in errore ilgiudicante: infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermatoche sono irripetibili le somme versate a titolo di assegno dimantenimento, nelle ipotesi in cui questo sia escluso o diminuito aseguito di pronuncia passata in giudicato (si veda, al riguardo,Cass. Civ. sent. n. 11029 del 5 ottobre 2009), e deve ritenersiinfondata la deduzione relativa all'ottenimento fraudolentodell'assegno, per mezzo di false dichiarazioni della parte in sededi comparizione dei coniugi, e la conseguente richiesta di condannaper responsabilità aggravata ex articolo 96, codice proceduracivile. In sede di ricorso per cassazione, il quesito di diritto, peressere ammissibile, deve cogliere la ratiodecidendidella sentenza della Corte di appello che ha applicato lagiurisprudenza di legittimità. La valutazione di competenza delgiudice di merito che ha disposto la compensazione delle spese pertutti i gradi di giudizio in considerazione dell'esito complessivodella lite, non può formare oggetto di giudizio in cassazione.

Data: 23/10/2013 18:30:00
Autore: C.G.