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Licenziamento per giusta causa: Cassazione, non serve la pubblicità del codice disciplinare



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 22791 del 7ottobre 2013. Lapubblicità del codicedisciplinare,necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzionidisciplinari conservative, non è necessaria al fine della validitàdel licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimatoper giustacausa o giustificato motivo soggettivo,come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stessolicenziamento siaintimatoper specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste danormativa secondaria collettiva o legittimamente posta dal datore dilavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, SezioneLavoro, con la sentenza 7 ottobre 2013, n. 22791.

Aifini della validità del licenziamento intimato per ragionidisciplinari, infatti, non è necessaria la previa affissione delcodice disciplinare in presenza della violazione di norne di legge ecomunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili cometali senza necessità di specifica previsione. Ne consegue che icomportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doverifondamentali (fedeltà e rispetto del patrimonio e della reputazionedel datore di lavoro) sono sanzionabili con il licenziamentodisciplinare a prescindere dallo loro inclusione o meno all'internodel codice disciplinare, e anche in difetto di affissione dellostesso, purché siano osservate le garanzie previste dall'art. 7,commi secondo e terzo, della legge n. 300 del 1970. Per stabilire inconcreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deverivestire il carattere di gravenegazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro,e in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato,la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione allaportata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nellequali sono stati commessi ed all'intensità dell'elementointenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e lasanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciariosu cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia inconcreto tale da giustificare o meno la massima sanzionedisciplinare. Il giudice investito della legittimità dellicenziamento deve valutare alla stregua dei parametri di cuiall'art. 2119, codice civile l'effettiva gravità del comportamentostesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

Data: 13/10/2013 20:00:00
Autore: C.G.