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Le spese di manutenzione delle terrazze devono dividersi tra i proprietari contermini



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 22896 del 8 ottobre 2013. Lespese di manutenzione,riparazione e ricostruzione delle terrazze,anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinatedall'articolo 1126, codice civile, che ne prevede la ripartizionein ragione di un terzo a carico del condomino che ne abbia l'usoesclusivo e di due terzi a carico dei proprietari dei piani oporzioni di piano sottostanti. E' quanto si evince dalla sentenza 8ottobre 2013, n. 22896, della Corte di Cassazione Civile.

Ilcaso trattato dalla Suprema Corte riguarda una richiestadi ripristinoal fine di eliminare i danni causati dalle infiltrazioniverificatesinella sottostante autorimessa sita a pianterreno dal terrazzolastrico solare annesso all'appartamento di proprietà esclusivadel convenuto, a causa del dissesto della pavimentazione e deidiscendenti del terrazzo stesso. IlGiudice di primo grado condannava il convenuto, mentre la Corted'Appello ripartiva le spese tra le due parti in causa a normadell'articolo 1126, codice civile, trattandosi di ipotesi diversarispetto a quella prevista dal precedente articolo 1125.

Talenorme prescrivono:

Art.1125.
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e deisolai.

Lespese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte edei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei duepiani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietariodel piano superiore la copertura del pavimento e a carico delproprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e ladecorazione del soffitto.

Art. 1126.
Lastricisolari di uso esclusivo.

Quandol'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune atutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti acontribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni oricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico ditutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui illastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o dellaporzione di piano di ciascuno.

Aparere della Suprema Corte le infiltrazioni causate dal dissestodella pavimentazione e dei discendenti devonoricondursinecessariamente e unicamente alla previsione del citato articolo1126, codice civile.

Data: 13/10/2013 11:00:00
Autore: C.G.