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Gestione del territorio e dei servizi pubblici: competenza esclusiva del giudice amministrativo



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 22317 del 30settembre 2013. Inmateria di dirittisoggettivi,se la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamentomateriale, anche omissivo, che sia espressionedi poteri autoritativi della pubblica amministrazionein materie pubblicistiche o riservate alla giurisdizione dei giudiciamministrativi - come nella gestione del territorio, dei servizipubblici o dei regimi concessori - ad esso compete la cognizioneesclusivadelle relative controversie in ordine alla sussistenza in concretodei diritti vantati, al contemperamento o alla limitazione di talidiritti e alle richieste risarcitorie dei soggetti che deducono diessere danneggiati da detti enti o comportamenti. Lo hanno stabilitole Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 30settembre 2013, n. 22317.

Nelcaso di specie, il mancato intervento infrastrutturaledell'assessorato atterrebbe o all'esercizio di un poterepolitico insindacabile,in ordine alle scelte prioritarie di spesa e di intervento nellagestione del territorio e degli impianti di smaltimento rifiuti nelsettore minerario esercitato in regime di concessione o all'eserciziodi un potere amministrativo eminentemente pubblicistico, di gestionedel territorio o del pubblico servizio di smaltimento rifiuti ominerario, devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo oal regime di esercizio concessorio della miniera, tra la società eassessorato regionale, devoluto alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo dall'art. 5 legge 1034/1971. Deve, quindi,affermarsi la giurisdizionedei giudice ordinario,in forza del principio per il quale la realizzazione delleinfrastrutture necessarie per l'espletamento dei servizi di gestionedel ciclo dei rifiuti non costituisce essa stessa gestione del ciclodei rifiuti, e non ricade pertanto nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo secondo la previsione dell'art. 133, comma 1,lett. p), del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Data: 07/10/2013 11:00:00
Autore: C.G.