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Cassazione e risparmio energetico: quando la delibera è valida anche senza valutazione tecnica



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezioneseconda, sentenza n. 22276 del 27 Settembre 2013. Non sempre occorre che ladelibera condominiale, per essere valida, sia accompagnata dalprogetto dell'opera interessata. Purchè essa venga approvataa maggioranza dei voti pari alle necessarie quote millesimali.

Nel caso in oggetto lamaggioranza dei condomini ha optato per la trasformazionedell'impianto di riscaldamento centralizzato in singoli impiantiunifamiliari indipendenti, a gas. Alcuni condomini tuttaviaimpugnavano tale delibera contestando sia la necessità – dettatadalla particolare materia in discussione - di voto unanime, sia lamancata presentazione di progetto di installazione delle nuove operecorredato da relazione tecnica di conformità. Confermata la deliberain primo e in secondo grado, la sentenza d'appello viene impugnata inCassazione. La Suprema Corte rileva come la decisione del giudice delmerito sia invece esente da vizi di alcun genere. La normativainerente la conversione di impianti centralizzati in sistemi diriscaldamento indipendenti (la L. 10/1991) prevede sì ladocumentazione contestata dai ricorrenti, ma non ne vincola laproduzione in sede assembleare, non potendo la sua assenzapregiudicare la validità della delibera stessa. La legge, infatti,distingue chiaramente due fasi: quella deliberante e quellaesecutiva, rientrando la deliberazione dei condominisicuramente nella prima. Il progetto tecnico ben può essere prodottoin un secondo momento. Tutto ciò in un'ottica legislativa difavore nei confronti delle trasformazioni inerenti la riduzionedei consumi ed il risparmio energetico. Il ricorso èrigettato.

Data: 05/10/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi