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Cassazione: azione di accertamento del credito ed effetti dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 21942 del 25Settembre 2013. Nel caso di specie, a frontedi ricorso promosso dall'avvocato– il quale lo promuove per riscuotere il proprio credito, vantatonei confronti del defunto – nei confronti degli eredi, accertato equantificato il compensoin primo grado e confermata tale sentenza in appello, ricorrono inCassazione gli interessati lamentando l'avvenuta accettazionedell'eredità con beneficio d'inventario: laCorte d'appello avrebbe errato nel liquidare la somma poiché, cosìfacendo, essa eccederebbe il limite delle attività patrimoniali.

In meritoalla problematica delle limitazioni vigenti nei confronti degli erediaccettanti con beneficio di inventario la Cassazione riportaorientamento pressocchè granitico: tale orientamento “poneil divieto di proporre azioni esecutive individuali contro l'eredeche abbia accettato con beneficio d'inventario, escludendodal divieto le azioni di cognizione,siano esse di condanna o di accertamento”.Se così non fosse, i creditori sarebbero privati del diritto dichiedere giudizialmente l'accertamento(solo questo nel caso di specie; non anche la condanna) del propriodiritto. In questo caso, a mezzo di azione dicognizione, l'avvocato ha ottenuto unapronuncia giudiziale che accertasse e quantificasse il propriocredito, credito da riscuotere “perl'ipotesi in cui questi decada dal beneficio prima della formazionedello stato di graduazione”.

La regolagenerale è quella secondo cui l'eccezione di beneficio di inventariova eccepita già nel corso della cognizionee non successivamente, in fase esecutiva,a mezzo opposizione all'esecuzione. Di conseguenza, se tale eccezionenon viene eccepita nel corso del procedimento di cognizione, nonpotrà poi essere proposta per la prima volta in fase esecutiva. Laproblematica in oggetto possiede tuttavia una sfumatura ancoradifferente: il processo di cognizione ha natura meramenteaccertativa, senza che sia stata richiesta népronunciata alcuna condanna. La sentenza impugnata nonè dunque idonea a formare titolo esecutivo.Per questo motivo, dunque, la Suprema Corte rigetta il ricorso,enunciando tuttavia quale sia, come sopra specificato, la regolagenerale da applicare normalmente a fronte di tali problematiche.

Data: 01/10/2013 09:10:00
Autore: Licia Albertazzi