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Requisiti di legittimità sequestro conservativo: il pericolo deve essere specifico e attuale



di Licia Albertazzi - Tribunale di Torino,sezione feriale civile, ordinanza del 14 Settembre 2013. IlTribunale di Torino, a seguito di istruttoria sommaria, si pronunciacollegialmente sul reclamo proposto da parte di alcuni amministratoridi società di capitali, reclamo promosso a fronte di concessione, daparte del giudice del merito, di misura cautelare del sequestroconservativo. In particolare, oltre a lamentare una vistosasproporzione tra il credito vantato e la misura cautelareadottata, essi contestano la sussistenza del periculum in mora,dimostrando come l'istante – società in fallimento – avesseomesso di descrivere nel dettaglio quali fossero i comportamentiassunti, condotte finalizzate alla sottrazione del patrimonio allagaranzia del credito.

Il Tribunale, dopo averesaminato i fatti prospettati dalle parti, enuncia quali siano irequisiti necessari alla legittima pronuncia di misura cautelare. “Ilconcetto di perdita di garanzie implicanecessariamente una diminuzione delle stesse che non può consisterenella mera oggettiva sproporzione tra il creditoe il patrimonio già ab origine esistente e di cui non sussistanoragioni specifiche per temere la sottrazione ola dispersione”. La societàin fallimento avrebbe omesso di dichiarare quali siano questielementi specifici. Essa non è stata in grado di provare le condottedistrattive dei reclamanti. “Non sembra, in conclusione,che la sola sproporzione tra il patrimonio del preteso debitore ed ilcredito vantato dalla parte ricorrente, preesistente al sorgere dellaragione di credito vantata ed a cautela della quale è statodomandato il sequestro, consenta di ritenere sussistente il pericolodi dispersione o depauperamento di tale garanziapatrimoniale, per il quale occorrono elementi specifici, da cuipresumere il possibile compimento da parte del debitore di attidistrattivi o dispersivi del suo patrimonio, che nella specie paionomancanti”. La decisione delprimo giudice va quindi disattesa poiché le questioniprospettate non dimostrano alcuna tendenza degli amministratori allagestione del patrimonio al fine di sottrarlo alle garanzie di legge.“Non essendoci elementi chiari ed univocidella sussistenza delle condotte addebitate ai convenuti, della lorocontrarietà agli obblighi imposti agli amministratori ed ai sindacie delle conseguenze che ne sarebbero derivate sul patrimoniosociale”. I reclami proposti vengono riuniti ed accolti; lamisura cautelare del sequestro conservativo viene revocata e le spesedel giudizio cautelare liquidate a favore degli stessi.

Si ringrazia l'Avv. Di Rienzoil quale ha segnalato alla redazione il caso in oggetto, rendendopossibile il commento alla presente ordinanza.

Data: 29/09/2013 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi