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Il rimborso delle spese condominiali anticipate è dovuto solo in caso di conservazione del bene



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 21392 del 18 settembre 2013. Incaso di trascuranza degli altri comunisti, il comproprietario hadirittoal rimborsoesclusivamente delle spese per la conservazionedel bene comunee non pure per quelle relative al godimento,dovendo considerarsi fra queste ultime quelle relative alcombustibile per l'impianto di riscaldamento nonché quelle per lepiccole manutenzioni dello stesso impianto. Lo ha deciso la Corte diCassazione, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21392.

Lacontroversia riguarda un comproprietario di edificio di civileabitazione che anticipale speseattinenti al riscaldamento dell'intero fabbricato e alla relativamanutenzione. Richiede quindi il rimborso della rispettiva quota dicompetenza degli altri comproprietari. Il ricorso per cassazione sifonda sulla deduzione per cui tutte le spese sostenute dal ricorrenteper la cosa comune erano necessarie sia per la conservazione quantomeno del giardino sia per il godimento da parte di entrambi icomproprietari, tenuto conto che gli impianti di riscaldamento edell'acqua potabile, essendo centralizzati, erano comuni. L'art.1110, codice civile si riferisce esclusivamente alle spese diconservazione della cosa comune: fra le spese per il godimento delleparti comuni, invece, rientrano quellerelative all'uso e alla manutenzione dell'impianto diriscaldamento,dovendo il comunista rivolgersi all'autorità giudiziaria nel casoin cui non si formi una maggioranza per le relative deliberazioni.

Art. 1110.
Rimborsodi spese.

Il partecipante che,in caso di trascuranza degli altri partecipanti odell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per laconservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso

Data: 26/09/2013 07:22:00
Autore: C.G.