Cassazione: l'indennità di esproprio va determinata secondo il criterio del valore di mercato
L'indennità per l'espropriazione di aree edificabili
La decisione puntualizza che l'indennità per l'espropriazione di aree edificabili disposta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 61 cit, in attuazione del piano di lottizzazione previsto dall'art. 16 ed a carico dei proprietari dissenzienti delle aree rientranti nel piano, va determinata secondo il criterio del valore di mercato, stabilito dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, e non del criterio "mediato" di cui all'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif., in legge n. 259 del 1992). Di tale ultima norma "si impone una interpretazione restrittiva costituzionalmente adeguata - che eviti il contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 42 Cost. come applicati dalla giurisprudenza costituzionale - quanto all'inciso che ne estende l'applicazione alle espropriazioni "comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità" (quale è, indubbiamente, di per sé quello previsto dalla citata legge regionale)". A tale soluzione la Corte perviene considerando che, a norma dell'art. 62 della citata legge regionale, l'approvazione del piano di lottizzazione costituisce titolo, oltre che per l'espropriazione in favore del Comune, anche per la cessione degli immobili al consorzio dei proprietari aderenti al piano, a prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio, senza che alcuna limitazione sia imposta al consorzio medesimo in ordine alla libera disponibilità sia dei suoli espropriati che delle opere realizzate. Sarebbe allora assolutamente irragionevole, oltre che iniquo, ipotizzare che all'espropriato possa essere imposto un così gravoso sacrificio (l'ablazione del bene con corresponsione di un indennizzo "mediato", di importo di gran lunga inferiore al valore venale del bene) a fronte dell'assoluto disimpegno economico da parte della P.A. (che recupera dal consorzio l'intero importo dell'indennità) e della possibilità, per il consorzio, di realizzare una speculazione ai valori pieni di mercato.
(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it) Data: 03/01/2004
Autore: www.leggiditalia.it