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Cassazione: il debitore inadempiente ha l'onere di provare l'impossibilità di eseguire la prestazione



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 21208 del 17 Settembre 2013. Al creditorel'onere di dimostrare l'effettivo inadempimento, al debitoreprovare che tale inadempimento è dipeso da fatto a lui nonimputabile. Tale regola generale vale in qualsiasi occasione,salvo espresse previsioni di legge, quindi anche in caso di donazionemodale. Nel caso di specie alla nipote, a cui i nonni hannodonato l'abitazione salvo l'onere di prestar loro idonea assistenza,viene revocata la donazione stessa poiché giudicata inadempiente daparte del donante. La richiesta di risoluzione del contratto didonazione viene rigettata in primo grado, mentre viene accolta inappello. La donataria propone dunque ricorso in Cassazionedenunciando diversi vizi di merito, non valutabili in sede dilegittimità, denunciando violazione di legge e difetto dimotivazione.

Si pronunciasulla questione direttamente la sesta sezione della Cassazione, c.d.“sezione filtro”, poiché il ricorso è sicuramente da rigettare.La sentenza impugnata risulta infatti compiutamente motivata;inoltre, la Cassazione enuncia come il giudice del merito abbiacorrettamente applicato le regole dell'onere della prova, ricordandocome sia onere del convenuto dimostrare la sussistenza diidonea causa di non imputabilità, il fatto impeditivo che,senza colpa dell'onerata, ha reso impossibile eseguire laprestazione. Circostanza mai chiaramente dimostrata dalla ricorrente.“Del tutto fuori tema è l'assunto secondo il quale l'oneredella prova del mancato assolvimento dell'onere di prestareassistenza dovrebbe gravare sull'avente diritto la prestazione: (…)l'inadempimento era provato (…); ciò che doveva essere provato erala non imputabilità dell'adempimento, come previsto dall'art. 1218cod. civ., è a carico del debitore, indipendentemente dallacircostanza che il contratto abbia o meno natura sinallagmatica”.

Data: 20/09/2013 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi