Cassazione: legittimo il licenziamento del dipendente che utilizza indebitamente i sistemi aziendali per propaganda sindacale
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezionelavoro, sentenza n. 20715 del 10 Settembre 2013. Niente mobbing: èlegittimo il licenziamento in tronco del lavoratore che sfrutta larete telematica ed i contatti aziendali per promuovere propriacampagna antisocietaria. Lo ha stabilito la Suprema Cortenella sentenza in oggetto. Avverso tale sentenza l'interessato haproposto ricorso al giudice del lavoro. Secondo il Tribunale –decisione poi confermata anche in appello – il lavoratorelicenziato non si sarebbe limitato a sostenere le ragioni delsindacato, ma avrebbe posto in essere vera e propria azioneindividuale autonoma. Lo stesso, a mezzo della propria passwordaziendale, si sarebbe infatti introdotto nella intranet aziendale edavrebbe inviato email di propaganda a tutti i contatti ivi contenuti.Al di là dell'azione singola, l'azienda ha dimostrato come talecomportamento andava ad inserirsi nell'ambito di una più ampiacondotta determinata da posizioni radicali assunte dalsingolo avverso la direzione aziendale. Contro la sentenza d'appellol'interessato propone ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte haconfermato la pronuncia del giudice del merito. Rilevando come fosseininfluente ai fini civili l'intervenuta pronuncia di assoluzione sulpiano penale (procedimento che si era svolto in parallelo rispettoal ricorso avverso il licenziamento; principio dell'autonomia deiprocessi) ha confermato che la Cassazione stessa – confermandola ragionevolezza e la completezza di motivazione della sentenzad'appello – non può sindacare la decisione del giudice del merito,il quale ha ritenuto opportuno confermare il licenziamento deldipendente, poiché anche se “i fatti addebitati al dipendentenon fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento pergiusta causa erano idonei, comunque, ad integrare un giusto motivosoggettivo di recesso”.
Autore: Licia Albertazzi