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CASSAZIONE: VIOLENZA SESSUALE SU MINORE ANCHE SE NON C'E' CONTATTO FISICO.



Dott.Emanuele Mascolo - "Ai fini dell'integrazione del tentativo è necessaria vi sia l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali; sia, sul piano oggettivo,l'idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale o fugace, non indiriz zati verso zone c.d. erogene."

A stabilirlo, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 31290/2013.

Come nella stessa si legge, tra le motivazioni, " la giurisprudenza dilegittimità ha più volte affrontato l'argomento della differenza tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie,specificando che la nozione di "atti sessuali", cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., poichè nasce dalla somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine che la legislazione previgente considerava e disciplinava separatamente, non può non comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez . 3, Sentenz a n. 2941 del 28/09/1999 Cc. Rv. 215100).

Si è dedotto da ciò che non possono qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla norma incriminatrice,tutti quegli atti, i quali, pur essendo espressivi di concupiscenz a sessuale, siano però inidonei (come nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo"), ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima (cfr. anche, Cass. Sez . 3, Sentenz a n. 7365 del 18/01/2012 Rv. 252132).

Una volta ritenuta la "corporeità" un elemento necessario per caratteriz zare un atto come "sessuale", va da sè che non sono tipiche tutte quelle condotte che non coinvolgono il corpo della vittima, in quanto non costretta a "compiere" o a "subire" gli atti sessuali. In applicazione di tale principio, coerentemente è stata esclusa la configurabilità della tentata violenza sessuale con riguardo ad un fatto di masturbazione dinanzi ad una minore."

Va inoltre sottolineato che la Corte da tempo è dell'opinione secondo cui " ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità nel tentativo di violenz a sessuale non si deve tenere contodell'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre in essere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà (Cass. Sez . 3, Sentenz a n.44416 del 09/11/2011 Rv. 251216)


Data: 10/09/2013 08:27:00
Autore: Emanuele Mascolo