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Cassazione: interpretazione letterale di clausole contrattuali e limiti di discrezionalità del giudice di merito



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 20343 del 4 Settembre 2013. Nel caso di specie ilproprietario di un fondo servente cita il condominio beneficiario della servitù di passaggio al fine di vedersicorrispondere il rimborso di parte dellespese sostenute per il rifacimento di un muro di sostegno situato sul fondostesso. I due soggetti avrebbero in precedenza stipulato accordo in base al quale al condominio sarebbero state poste acarico solo le spese di manutenzione della strada. La domanda viene rigettatain primo ed in secondo grado; l'interessato propone dunque ricorso inCassazione.

Secondo il ricorrente la Corte d'Appellosarebbe incorsa in vizio di violazionedi legge per errata applicazione della stessa al caso concreto. Il muro dicontenimento sarebbe infatti stato strettamente funzionale alla stradaadiacente, sussistendo di conseguenza tra di essi nesso funzionale. Secondo l'interpretazione fornita dal ricorrente,“nel silenzio delle parti, lamanutenzione del muro in questione non poteva non essere ricompresa in quelladella strada”. La Suprema Corte ricorda tuttavia come “la Corte, con argomentazionesufficiente e adeguata e priva dicontraddittorietà, ha semplicemente rilevato, sulla base delle espressioni verbali contenute nelle clausole contrattuali, che le parti nonhanno specificamente previsto le spese per la manutenzione del muro di sostegno”.L'interpretazione conforme diclausole contrattuali rientra dunque nei poteridiscrezionali del giudice del merito, il quale – scegliendo il criterio dell'interpretazione letterale- è vincolato solo, nella sua scelta, ad una esauriente e logica motivazione; circostanzache nel caso in oggetto si è verificata. Il ricorso è rigettato.

Data: 10/09/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi