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Cassazione: responsabilità dell'amministratore in caso di mancata riscossione degli oneri dai condomini morosi



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 20100 del 2 Settembre 2013. Compitodella sezione sesta della Corte diCassazione, a seguito della riforma del 2009, è quella di “filtrare” iricorsi per determinare quali, già ad un primo esame, siano da decidere come inammissibili, manifestamente fondati oinfondati. A seguito di tale esame la sezione ha due possibilità: senegativo, permettere che il ricorso venga assegnato ad altra sezione semplice;se positivo, al contrario, emetterà ordinanza per uno dei motivi soprariportati, motivando la sua decisione, non senza aver enunciato, ovenecessario, il principio di diritto. Ciò che è accaduto nel caso di specie.

Nonostantela decisione di rigetto, la Suprema Corte si sofferma sull'esame dei doveri di buona gestione a carico dell'amministratore di condominio. Inparticolare, lo stesso veniva accusato dai condomini di mala gestio a causa di mancata riscossione di oneri condominialiposti a carico di altri condomini morosi. In realtà, in fase di merito, lostesso aveva dimostrato come fossero stati effettivamente notificati i rispettiviatti di precetto; l'avvio o meno di successiva fase di esecuzione forzata rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'amministratore. Confermando taleorientamento la Corte statuisce che “lamancata riscossione degli oneri condominiali dai condomini morosi da partedell'amministratore, se è contraddetta dalla provata notificazione agli stessidegli atti di precetto, non integra contestazione: ove l'amministratore non haintrapreso la procedura esecutiva vera e propria è scelta che può giustificarsisulla base della non sicura solvibilità dei condomini e, quindi, non integra insé un fatto di “mala gestio”.

Data: 09/09/2013 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi