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Se il condomino anticipa le spese senza autorizzazione dell'assemblea non ha diritto al rimborso



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione II,sentenza n. 20151 del 3 settembre 2013. In ordine alla rilevanza delle spese anticipate dal singolo condomino,l'art. 1134, codice civile, fissa criteri particolari, in deroga al dispostodel precedente art. 1110, dettato in tema di comunione, che riconosce ildiritto al rimborso in favore del comunista il quale ha anticipato le spesenecessarie per la cosa comune nel caso di «trascuranza degli altri partecipantie dell'amministratore». Nel condominio la «trascuranza» degli altripartecipanti e dell'amministratore non è sufficiente. Il condomino non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratoree, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per le cose comuni, salvo che si tratti di «spese urgenti».Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opererelative alle cose comuni cessa quando si tratta di opere urgenti, intendendosiquelle che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaianoindifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumentoalla cosa comune, l'urgenza dovendo essere commisurata alla necessità dievitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificioun danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire allacosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità: ne consegue che ilproprietario esclusivo che esercita l'attività alberghiera nel complessoresidenziale non può ottenere il rimborso delle spese anticipate per lavoridettati dal mero miglioramento dell'immagine del condominio e sprovvisti invecedel requisito di urgenza. E' quantostabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 3 settembre 2013, n.20151.

La disposizionedell'art. 1134, codice civile, è diretta ad impedire indebite e nonstrettamente indispensabili interferenze dei singoli partecipanti allagestione del fabbricato riservata agli organi del condominio, essendo previstidalle norme processuali strumenti alternativi al fine di ovviare alla inerzianella adozione e nella esecuzione di provvedimenti non urgenti, ma tuttavianecessari per la conservazione e il godimento dell'edificio.

Data: 18/09/2013 08:59:00
Autore: C.G.