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Straniero vittima di sinistro stradale: per la liquidazione del risarcimento dei danni ai parenti non opera il principio di reciprocità



di Marco Massavelli - Corte di CassazioneCivile, sezione III, sentenza n. 19788 del 28 agosto 2013. Intema di risarcimento del danno moraleai parenti della vittima straniera di unsinistro stradale non opera il principio della reciprocità in quanto allostraniero, per il solo fatto di essere presente nel nostro Paese, devono esserericonosciuti i diritti fondamentalidella persona umana previsti dalla legislazione internazionale, tra cuisono annoverati l'intangibilità degli affetti e della solidarietà dellafamiglia, nonché l'interesse all'integrità morale ove pregiudicata da ingiustasofferenza. E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza28 agosto 2013, n. 19788.

Èinoltre palesemente discriminatorioconsiderare che il danno morale, che prescinde dalla capacità produttiva direddito da parte della vittima, non sia ragguagliato all'intensità dellesofferenze patite per la perdita del congiunto, ma sia ricollegabile allanazione di appartenenza e ai differenziati usi e costumi delle varie società. La Corte diCassazione, con sentenza n. 8212/2013, aveva già ribadito che l'articolo 16,disp. preliminari cod. civ., nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'eserciziodei diritti civili da parte dello straniero, pur essendo tuttora vigente, deveessere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua delprincipio enunciato dall'articolo 2, Costituzione, che assicura tutelaintegrale ai diritti inviolabili della persona: ne consegue che allo stranieroè sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità,domandare al giudice italiano il risarcimento del danno, patrimoniale e non,derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il dirittoalla salute e ai rapporti parentali o familiari) ogniqualvolta il risarcimentodei danni sia destinato ad essere disciplinato dalla legge nazionale italiana.

Data: 09/09/2013 08:49:00
Autore: C.G.