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Cassazione: presupposti della pronuncia dello stato di abbandono e criteri valutativi del giudice di merito



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 19582 del 27 Agosto 2013. In tema di valutazione disussistenza e presupposti finalizzati alla definizione dello stato di abbandono nei confronti di unminore, la Suprema Corte esplica quali siano i criteri giudiziali da adottarenel caso concreto. Nel caso in oggetto, il giudice del merito (decisioneconfermata anche in secondo grado) ha dichiarato lo stato di adottabilità di unminore a causa della condanna dei genitori per uso e spaccio di stupefacenti. Aciò si aggiungeva la condotta minatoria tenuta nei confronti degli assistentisociali. Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio evidenziava come fosserodeboli i legami esistenti tra il minore ed i nonni, coinvolti nella vitafamiliare solo marginalmente. Ricorrevano i genitori avverso tale sentenzacontestando l'esistenza dei presupposti dello stato di adottabilità, violazionedi legge e difetto di motivazione.

“Lo stato diabbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale irrevocabiledi assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano ingrado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e laformazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio,per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la suadurata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore”. Nellasua valutazione la motivazione del giudice del merito risulta inattaccabile,essendosi lo stesso basato essenzialmente sui resoconti fattuali degliassistenti sociali nonché sulle diverse ctu espletate. Infatti “il giudice di merito non può limitarsi aprendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alleprecedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loroprogetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazionein atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenereche essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e deipropri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l'eventuale presenza dialtri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplirealle figure genitoriali”. Il ricorso viene rigettato. Conclude la Corteconfermando che “la mera manifestazionedella volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elementosufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sanosviluppo psico-fisico, in presenza di condizionioggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque talida impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale emateriale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dellostato di abbandono, tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori,ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta ilcriterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice dimerito”.

Data: 11/09/2013 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi