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Pubblico impiego: la scelta del personale dirigenziale spetta alla discrezionalità dell'Ente Pubblico



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 18836 del 7 agosto 2013. Deve affermarsi il principio della discrezionalità che caratterizza l'affidamento dell'incarico dirigenziale, chesi pone in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondoil quale, in tema di impiego pubblicoprivatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichidirigenziali rivestono la natura dideterminazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e ipoteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1,del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoroal rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delleclausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375cod. civ., applicabili alla stregua dei principidi imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza che lapredeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalitàdel datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinatielementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi ilgiudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale,dovendo dunque escludersi che il dirigente possa rivendicare il dirittoesclusivo all'incarico ritenuto da lui più confacente alla propriaprofessionalità e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altrocollega, poiché ogni potere di valutazione in proposito – sia pure con l'osservanza delle garanzieprocedimentali - è appannaggio del competente organo pubblico e dovendoparimenti escludersi ogni ipotesi di mobbing a carico di detto lavoratore inassenza di prova della sussistenza di un disegno persecutorio da parte deldatore di natura continua e sistematica.

E' quanto deciso dalla Corte di Cassazione, SezioneLavoro, con la sentenza 7 agosto 2013, n. 18836. Infatti, nella gestione degliincarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione trafunzioni di indirizzopolitico-amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo,cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, unacomponente fiduciaria fortemente condizionante da cui consegue una ampia eaccentuata discrezionalità della P.A. nelle scelte del supporto dirigenzialestrumentalizzate al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettividelineati in sede programmatica: il giudice, quindi, non può sostituirsi allaP.A. nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto chead un altro.

Data: 16/09/2013 21:03:00
Autore: C.G.