Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: non basta il richiamo generico del giudice a criteri di 'equa valutazione' per poter liquidare il danno biologico



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro,sentenza n. 18806 del 7 agosto 2013. Non è sufficiente la motivazione dellasentenza di merito che provvede alla liquidazione del danno biologico e di quello moralesenza alcun valido riferimento aglielementi giustificativi della somma liquidata, apparendo del tutto generico il richiamo ai criteri di equa valutazione del danno. Non può infatti mancare sul punto una valida e congrua giustificazione, non essendo talequella che ha portato ad una valutazione globale dei danni subiti dallavoratore (biologico e morale), perché in tal modo si è trascurato un doverosoe separato esame volto a quantificare in modo distinto ciascuna tipologia di dannoe ad individuare per ciascuna di essa i criteri di quantificazione del pregiudiziosubito dal prestatore d'opera. E' quanto afferma la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con lasentenza 7 agosto 2013, n. 18806.

Nella stessa sentenza la Cassazione ha invece dichiarato inammissibili di altri motivi del ricorso ricordando che nel ricorso per cassazione, il quesito didiritto deve essere formulato, ai sensi dell'articolo 366 bis, cod. proc. civ.,in termini tali da costituire una sintesilogico-giuridica della questione, così da consentire al giudice dilegittimità di enunciare una “regulaiuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulterioririspetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. E' quindi inammissibile ilmotivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tuttoinidonea a assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarirel'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concretacontroversia.

Data: 04/09/2013 14:30:00
Autore: C.G.