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Ricorso per decreto ingiuntivo: la domanda proposta a norma dell'articolo 1224 cod. civ. non va ripetuta nel giudizio di opposizione



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18767 del 7 agosto 2013. Nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo,sebbene nella fase monitoria la cognizione del giudice di merito doveva esserelimitata al solo credito, con esclusione di ogni voce di maggior danno ex articolo 1224, codice civile, la domanda inerente taleultima categoria di danno, proposta in sede monitoria, avrebbe dovuto essere consideratavalidamente rientrante nel thema decidendum della fase a cognizione piena, pur difettando una formaleriproposizione della medesima nella costituzione in sede di opposizione. È pertanto chiara la funzione che riveste il ricorso perdecreto ingiuntivo nella determinazionedel thema decidendum,anche nelle fasi successive ed eventuali a cognizione piena. E' quantoemerge dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, 7 agosto 2013, n. 18767.

Il giudizio di opposizione a decretoingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità deldecreto stesso, ma è un ordinarioprocesso di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con ilricorso per ingiunzione. Quindi il giudice dell'opposizione è tenuto adesaminare e decidere il merito dellapretesa del creditore, accertandone sia l' an che il quantum (Cass. n.9021/2005 ; n. 7448/1993). Ne consegue che non è necessario che la parte, che richieda il decreto ingiuntivo, formuli una specifica ed espressa domanda intesa ad ottenere una pronuncia sulmerito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che essaresista alla opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (Cass. n.20613/2011; n. 9021/05). Rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore, nel giudizio ordinariodi cognizione , che s'instaura a seguitodell'opposizione a decretoingiuntivo, non può proporre domande nuove rispetto a quellefatte valere con l'ingiunzione, - eccezion fatta per quelle ipotesi in cui ilmedesimo per effetto delle domande riconvenzionali dell'opponente viene atrovarsi a sua volta in una posizione processuale di convenuto.

Data: 01/09/2013 14:15:00
Autore: C.G.