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Esposizione all'amianto: non sussiste responsabilità datoriale per esposizioni inferiori ai valori soglia rilevanti



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro , sentenza n.18267 del 30 Luglio 2013. Deve escludersi la sussistenza del dirittodel dipendente al risarcimento del dannobiologico a carico del datore di lavoro per il carcinoma polmonarecontratto dal lavoratore laddove dalla CTU l'esposizione all'amianto per motividi servizio risulta inferiore ai valorisoglia statisticamente rilevanti mentre detta patologia è pacificamente«dose-dipendente», non potendosi invece ignorare ai fini dall'incidenza causalesull'insorgenza della malattia l'abitudine voluttuaria al fumo e la familiaritàal tumore del lavoratore interessato. E' quanto deciso dalla Corte diCassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 luglio 2013, n. 18267.

E' scientificamenteassodato che la tossicità dell'amianto si manifesta principalmente in casodi inalazione delle relative fibre e che il rischio per la salute è direttamentelegato alla quantità e al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimicanonché ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. Inparticolare, in base alle attuali conoscenze scientifiche sui rischi daesposizione all'amianto, le fibre di amianto inalate possono produrreprincipalmente le seguenti patologie: l'asbestosi (patologia non tumorale delpolmone), il carcinoma (patologia tumorale del polmone), il mesiotelioma(patologia tumorale della pleura o del peritoneo), tumori del trattograstro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Inoltre mentre èscientificamente pacifica la «dose-dipendenza» dell'asbestosi e del carcinomapolmonare, per quanto riguarda il mesiotelioma il discorso si presentadecisamente più complesso da un punto di vista medico.

In tema di responsabilità datoriale ex art. 2087, cod. civ., per l'accertamento del nesso causale tracondotta e l'evento di danno alla salute del dipendente pur non richiedendosila dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima eil secondo, è tuttavia necessaria la sussistenza di un rapporto di “elevata probabilità scientifica” daverificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezzegiuridiche le conclusioni astratte svolti in termini probabilistici delconsulente tecnico, sicchè il nesso causale può essere ritenuto sussistente nonsolo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, maanche quando nei sia conseguenza altamente probabile e verosimile.

Data: 21/08/2013 09:40:00
Autore: C.G.