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Cassazione: mancata armonizzazione nel centro residenziale, lesione del decoro architettonico e obbligo di rimozione della nuova opera



di Licia Albertazzi -Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 18350 del 31 Luglio 2013. Nel caso di specie alcunicondomini ricorrono avverso una società, titolare di esercizio commerciale sitoall'interno dello stesso condominio, la quale, per esigenze proprie, haprovveduto ad installare una cannafumaria utilizzando tuttavia materiali diversi rispetto alle componentiessenziali dell'edificio e posizionando la stessa in luogo non strutturalmenteidoneo, con il risultato di integrare una vera e propria lesione del decoro architettonico dello stabile. La domanda deicondomini viene accolta sia in primo che in secondo grado di giudizio, concondanna posta a carico dell'azienda di procedere alla sostituzione del bene aproprio esclusivo onere. Avverso la sentenza d'appello il titolare dell'eserciziocommerciale propone ricorso in Cassazione.

Preliminarmente rileva laCassazione come non importa se l'installazione della nuova opera noncorrisponde ad una vera e propria innovazione,ma risulti essere in realtà una mera sostituzione:è onere del costruttore pur sempre attenersi ai canoni architettonici dell'edificioesistente. La nuova canna fumaria, infatti, avrebbe dovuto essere installatasenza che fossero alterate la “stabilità,sicurezza e decoro architettonico del fabbricato condominiale”. In particolarela Corte rileva come il giudice del merito abbia correttamente rilevato,motivando in modo adeguato e ragionevole (non potendo la Cassazione esaminaredirettamente il merito della questione) come la canna fumaria – per ampiezza,per materiali utilizzati, colore, percorso irregolare, nonché per lalocalizzazione particolare del condominio, nei pressi di Piazza di Spagna aRoma – non si armonizzasse assolutamente nel contesto strutturale circostante. Al di là delle semplicivalutazioni strutturali il giudice deve infatti tener conto anche di questoultimo importante elemento. Il ricorso viene dunque rigettato e confermata lacondanna di secondo grado.

Data: 31/08/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi