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Cassazione: incidente stradale, presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ. e mancata risposta all'interrogatorio



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18337 del 31Luglio 2013. Nel caso di specie unmotociclista, fortemente lesionato a seguito di caduta – a suo dire – provocatada una manovra improvvisa di un autoveicolo (senza che tra i due veicoli cifosse impatto) cita in giudizio il proprietario del mezzo al fine di ottenereil relativo risarcimento del danno. Sia in primo che in secondo grado la suadomanda viene rigettata, non ravvisando i giudici alcun elemento confermante laresponsabilità dell'autista del veicolo. Ricorre dunque l'interessato inCassazione impugnando la sentenza d'appello, deducendo in particolareviolazione di legge e difetto di motivazione sulle questioni che seguono.

Sul punto dell'applicabilità della presunzione di concorsodi colpa ex art. 2054 cod. civ. la Suprema Corte evidenzia come sia “estensivamente applicabile anche all'ipotesiin cui manchi una collisione diretta tra i veicoli, ciò è consentito ove sianecessario risolvere il problema dellagraduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertatoin concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guidadel veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro”. Circostanza che ilricorrente non ha saputo dimostrare, deponendo tutti gli elementi raccolti asuo sfavore, finendo per convincere il giudice del merito che la caduta dalmotoveicolo non sia stata causata da una manovra improvvisa della contropartema da esclusiva colpa del ricorrente. Mancando il presupposto a monte (il nessocausale tra condotta ed evento) di conseguenza non risulta applicabile, al casodi specie, la presunzione di cui sopra.

La Corte si esprime anche inordine ad un'altra problematica emersa nel corso del giudizio di merito: comevalutare la mancata risposta di un teste,chiamato a deporre circa l'accaduto. In merito la Cassazione spiega come “l'art. 232 non ricollega alla mancatarisposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificato, l'effetto automatico della ficta confessio, ma dà solo la facoltà algiudice (non anche l'obbligo) di ritenere come ammessi i fatti dedotti con talemezzo istruttorio, imponendogli però nel contempo di valutare ogni altroelemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce delcomplessivo quadro probatorio emergente dagli atti”. “Occorre quindi che lamancata risposta si aggiunga ad altri elementi di giudizio che univocamente econcordemente concorrano alla dimostrazione della circostanza sulla quale l'intimatoavrebbe dovuto rispondere”. In ogni caso, la valutazione delle prove èattività che rientra nella piena disponibilità e discrezionalità del giudicedel merito e, ove adeguatamente motivata (come nel caso di specie) nonsuscettibile di sindacato in sede di ricorso in Cassazione. Il ricorso viene respinto econfermata in toto la sentenza d'appello.

Data: 22/08/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi