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Intrattenimento pubblico rumoroso: non risponde di rifiuto d'atti d'ufficio l'agente che non interviene perché da solo in servizio



di Marco Massavelli - Tempo d'estate,tempo di spettacoli e intrattenimenti pubblici, organizzati da entiistituzionali o soggetti privati, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E diregola, i pubblici intrattenimenti si accompagnano con il classico disturbo dellaquiete pubblica. E il disturbo, o il presuntotale, viene segnalato dai soggetti che si ritengono fortemente danneggiati, alleForze dell'Ordine, con particolare riguardo agli organi di polizialocale, competenti in materia, che sonocosi chiamati a intervenire e applicare le sanzioni previste dai regolamenticomunali di polizia urbana, o la disciplina penalistica, prevista dall'articolo659, codice penale, a seconda della situazione accertata. Sul dovere diintervento degli agenti preposti, in un caso didisturbo della quiete pubblica, è intervenuta la Suprema Corte di CassazionePenale, che con sentenza 26 giugno 2013, n. 27905, ha statuito che non risponde di omissione di atti d'ufficio l'agente di polizia municipale che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbodella quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitandouna discrezionalità giustificabiledalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essererisolta senza l'ausilio delle Forze dell'ordine.

Il casoriguarda un agente della polizia municipale che presente, la notte della festa,nelle vicinanze di luogo ove si svolgeva il pubblico intrattenimenti, perragioni di servizio, fu richiesto, ripetutamente ed in modo pressante, dairesidenti di intervenire per far cessare le musiche assordanti che da lìprovenivano. L'agente a fronte di tali insistenti richieste di interventomantenne sempre un atteggiamento di silente inerzia rimanendo a bracciaconserte e senza fornire alcuna spiegazione riguardo alla sua condotta omissiva. Successivamenteintervenne una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri e dalla testimonianza delBrigadiere intervenuto si comprende come, in ragione del gran numero di personepresenti nel particolare contesto della festa, risultasse chiara la difficoltàdi gestire l'ordine pubblico in caso di intervento delle forze dell'ordine perordinare la cessazione della festa o impedirne la prosecuzione in quellemodalità. Questa è la ragione per la quale, essendo pochissime le unità delleforze dell'ordine presenti, non vi fu il primo intervento richiesto dagliabitanti della zona.

Questa, quindi, appare la ragione per il mancato intervento dell'agente dipolizia municipale, ancor più condizionato dalla difficoltà di intervenire peressersi trovato da solo in parte dell'arco temporale nel quale si erarealizzata la condotta dei gestori la serata danzante. Tali circostanze di fatto, quindi, fannoritenere in termini di certezza, a fronte di un'acquisizione probatoriaevidentemente completa, che l'agente di polizia municipale non intesedeliberatamente rifiutare l'atto di ufficio ma rilevò, cosi come i carabinieri,l'impossibilità di un intervento immediato senza rischi per l'ordine pubblico.

Poco rileva, anche nel contesto della ricostruzione dei fatti, la condottaapparentemente suggestiva di restare "inerte" e non rispondere,stando "a braccia incrociate". Non è condotta che influisca sullaqualificazione del mancato intervento; peraltro, proprio dalla complessivaricostruzione della vicenda risulta come le evidenti condizioni di rabbia dei residenti della zona chepremevano sulle forze dell'ordine per un intervento repressivo possano benavere indotto il ricorrente, al fine di evitare reazioni incontrollabili, a nonriferire della sua pur ragionevole scelta discrezionale di non bloccareimmediatamente la festa. Cosicché l'agente di polizia municipale deve andareesente da responsabilità penale per rifiuto di atti d'ufficio.

Data: 04/08/2013 11:00:00
Autore: C.G.