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L'ausiliario del traffico dipendente privato non è pubblico ufficiale e non risponde dei reati di falso in atto pubblico



di Marco Massavelli - Importante pronuncia dellaCorte di Cassazione relativa alla qualificazione giuridica della figura deic.d. ausiliari del traffico, dipendenti di società private.

Nel caso di specie, laSuprema Corte è chiamata a decidere sulla sussistenza dei reati di cui agli articoli 476 e 490, codice penale, contestati aun ausiliario del traffico, dipendente di una società incaricatadell'accertamento alle violazioni in materia di sosta degli autoveicoli nelterritorio comunale, il quale aveva alteratoun verbale nell'indicazione del numero di targa dell'autoveicolo sanzionatoe aveva distrutto la copia del verbaledestinata ad essere consegnata all'autore della violazione.

La natura privatistica della società, una s.p.a. sembrerebbe escluderela ravvisabilità del reato di cui all'articolo 476, codice penale e ladistruzione della copia del verbale, che non teneva luogo dell'originale ecostituiva in ipotesi mero attestato di un atto pubblico, sembrerebbe nonintegrare il reato di cui all'articolo 490, codice penale.

D'altra parte, però, sisostiene che a prescindere dalla natura della società a cui era affidato ilservizio, le condotte contestate erano poste in essere nell'esercizio di unaattività alla quale l'articolo 68, comma 1, legge 23.12.1999, n. 488, ricollegail potere di redigere verbali aventi efficacia di atti pubblici.

La Corte di CassazionePenale, con sentenza 14.6.2013, n. 26222 ha statuito che l'ausiliario deltraffico, dipendente di società privata, nonrisponde dei reati di cui agli articoli 476 e 490, codice penale. Vediamoperché.

Innanzitutto, la normadell'articolo 476, codice penale, vede quale soggetto attivo il pubblicoufficiale e, per effetto della previsione di cui al successivo articolo 493,l'incaricato di pubblico servizio, solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro entepubblico: i c.d. ausiliari del traffico non rivestono, secondo la SupremaCorte, la qualifica di pubblici ufficiali. Proprio la norma dell'articolo 68,legge 488/99, delimita le funzioni di tali soggetti a quelle di accertamento e contestazione delleviolazioni in materia di sosta all'interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggie di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte agarantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. Anche se sivolesse riconoscere a tale soggetto la qualifica di incaricato di pubblicoservizio, è necessario evidenziare come all'ausiliario dipendente di societàprivata manchi la qualifica di pubblico impiegato, indispensabile perrispondere del reato di cui all'articolo 476, codice penale.

Quanto all'imputazione dicui all'articolo 490, codice penale, invece, la Corte di Cassazione precisache, posto che le copie di atti pubblici costituiscono oggetto materiale direati quale quello in esame, ai sensi dell'articolo 492, codice penale, soloallorchè si tratti di copie autentiche che per espressa disposizione di leggetengano luogo degli originali mancanti, nella situazione oggetto del giudizio ènecessario escludere che alla copia del verbale di contravvenzione, destinataad essere consegnata al trasgressore, possa essere attribuita tale qualifica,in quanto a tale copia può essere riconosciuta unicamente la natura di attestato e non quella diatto o certificato pubblico, ai quali soli si riferisce la previsioneincriminatrice di cui all'articolo 490, attraverso il rinvio ai precedentiarticoli 476 e 477, codice penale.

Data: 01/08/2013 09:00:00
Autore: C.G.