Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: se il decreto ingiuntivo riguarda crediti soggetti a rito del lavoro anche l'opposizione segue i medesimi criteri



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n.17945 del 24 Luglio 2013. Nel caso di specie il Comunedi Roma ricorre avverso la sentenza d'appello che aveva dichiaratoinammissibile la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stessoproposto relativamente ad un credito per canoni di locazione. Contesta ilricorrente l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello, la quale avrebbequalificato l'opposizione come tardiva poiché la citazione non sarebbe statadepositata entro il termine di legge; mentre il ricorrente contesta che ai finidel rispetto dei termini perentori sia sufficiente la tempestiva notificazione,non anche il deposito della stessa.

La Suprema Corte respinge ilricorso poiché infondato, ricordando che “se il decreto ingiuntivo è statorichiesto dal creditore in base ad uno dei rapporti soggetti al rito del lavoro(art. 46 legge del 1978 n. 392 e 447 bis cod. proc. civ., nella specie canonidi locazione) ed emesso dal Pretore (prima dell'istituzione del giudice unicodi primo grado) in tale funzione” il rapporto sottostante dev'esserequalificato e soggetto al rito del lavoro, così come “ai fini dell' opposizioneè applicabile il rito del lavoro, con la conseguenza che per esser tempestiva,ancorché proposta con citazione, deve esser depositata in cancelleria (art. 415 cod. proc. civ.) nel termine perentorio di cui all'art. 641,primo comma, civ. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data siastata comunque notificata alla controparte”. Conclude la Cassazione rilevandoche “poiché il mancato rispetto di taletermine implica l'inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione aprodurre gli effetti propri, in relazione alla intervenuta decadenza, non è applicabile la sanatoriacontemplata dall'art. 156 Cpc che si riferisce esclusivamente all'inosservanzadi "forme" in senso stretto e non di termini perentori”.

Data: 27/08/2013 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi