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Delibera condominiale: le innovazioni non possono creare pericolo per la sicurezza dei condomini



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n.17878 del 23 Luglio 2013. Nel caso in cui ladecisione assembleare contempli l'installazione di un ascensore, previariduzione della rampa comune, rendendola, così, pericolosa sotto il profilo della sicurezza antincendi, la deliberadeve considerarsi illegittima,perché ha un oggetto illecito. Di conseguenza, il diritto all'installazionedegli altri condomini è inesistente.

E' quanto stabilitodalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 luglio 2013, n. 17878.

Con deliberaassembleare si era dispostol'installazione di un ascensore sul vano scala previa riduzione dellalarghezza della scalinata comune in considerazione della insufficienza dellospazio esistente. La Suprema Corte diCassazione osserva che “la sentenzaimpugnata a ritenuto assorbente rispetto a tutti gli altri motivi la questionedella riduzione di una delle rampe della scalinata comune ad una misurapericolosa sotto il profilo della sicurezza antincendi, per presunzionenormativa e ha dichiarato la nullitàdella delibera e l'inesistenza del diritto degli intervenienti, sulpresupposto che sia che dovesse applicarsi l'art. 1120 o l'art. 1102 cc ladelibera non poteva avere oggetto illecito e tale era la riduzione della rampa”.

Quindi, la SupremaCorte ha accolto il motivo secondo il quale si denunciava violazione degliartt. 163 e 183 cpc, perché la questione della sicurezza era stata sollevatasolo con la memoria ex art. 184 cpc, con il relativo quesito. Si rammenta il contenuto, di interesse per lasentenza in commento, degli articolo 1102 e 1120, codice civile

Art.1102.
Uso della cosa comune.

Ciascunpartecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri ladestinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti usosecondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese lemodificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Ilpartecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno deglialtri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suopossesso.

Art.1120, ultimo comma
Innovazioni.

Sonovietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o allasicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o cherendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimentoanche di un solo condomino.

Data: 18/08/2013 17:26:00
Autore: C.G.