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Cassazione: se cessa la convivenza si estingue il comodato. La ex nuora deve lasciare casa.



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 17941 del 24 Luglio 2013. I proprietari di un immobile, exsuoceri della ricorrente, propongono in primo grado azione volta al rilasciodell'immobile nonché al risarcimentodel danno da parte della ex nuora, occupante l'immobile concesso in comodato al figlio a seguito delmatrimonio al fine di ospitare la di lui famiglia. L'ex moglie resisteformulando domanda riconvenzionale volta al recupero delle spese straordinarie da lei sostenute a miglioramentodel cespite oggetto di disputa. Il Tribunale ha accolto la domanda deiproprietari e condannato la ricorrente al rilascio dell'immobile (verificata l'estinzionedel rapporto di comodato per il venirmeno del presupposto fondamentale: la convivenza con l'ex marito) ed alrisarcimento del danno. Anche il giudice d'appello, esclusa la circostanza chela detenzione della ricorrente potesse essersi trasformata in possesso,conferma la sentenza di primo grado. L'interessata ricorre in Cassazione denunciandoviolazione di legge poiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto delfatto che del contratto di comodato la ricorrente non era a conoscenza.

La Suprema Corte ritiene ilricorso infondato. Infatti, “ilcomodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese dimanutenzione (nella specie, straordinaria) può liberamente scegliere se provvedervio meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e nonpuò, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante, anche secomportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte delcomodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agliarticoli 1150 e 936 Cc”. Di conseguenza, venendo meno la causa dellaconcessione dell'immobile in comodato, l'ex moglie è a tutti gli effettioccupante abusiva, tenuta, oltre che a rilasciare l'immobile ed a sopportare l'esborsoper le opere edilizie eseguite, a risarcire i legittimi proprietari.

Data: 24/08/2013 09:10:00
Autore: Licia Albertazzi