Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: azione di regresso dell'Inail avverso il datore di lavoro penalmente responsabile



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 17486 del 17 Luglio 2013. Il giudice di primo grado condannava il datore di lavoro alrisarcimento del danno nei confronti dell'Inail a seguito di decesso sul lavorodel proprio dipendente, valutata la dinamica e accertata la responsabilità acarico dell'azienda: a responsabilità penale corrisponde parimentiresponsabilità civile nei confronti dell'ente. Tale statuizione venivaconfermata anche in appello, agendo l'inail in regresso. Il datore di lavororicorre in Cassazione avverso la sentenza d'appello.

La Suprema Corte si pronunciaconfermando la decisione di merito ed affermando che “l'azione, esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmenteresponsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato,nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoroo dei suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attivitàlavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex articolo 1916 Cc, chel'istituto può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il diritto alrisarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunioche sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortunisul lavoro - bensì la speciale azione diregresso spettante (jure proprio) all'Istituto ai sensi degli articolo 10 ed 11del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti deldatore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunioa causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizioneo di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organio strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo digarantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibileaffermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 Ccconsente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro edextracontrattuale per gli altri). L'azione di regresso ha natura propria edè indipendente rispetto allacopertura fornita dall'assicurazione obbligatoria.

Data: 29/07/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi