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La quantificazione del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo



di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, SezioneLavoro, sentenza n. 17370 del 16 Luglio2013. Intema di risarcimento del danno dovuto allavoratore l'eccezione, con la quale il datore di lavoro deduca che ildipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuovaoccupazione ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei adevitare l'aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizionedi legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando viè stata allegazionedei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostratiper effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parteinteressata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamentodella controparte; principio della non contestazione dei fatti di causa)tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione deldanno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, SezioneLavoro, con sentenza 16 luglio 2013, n. 17370.

Il caso riguarda unlavoratore assunto con contratto di apprendistato e successivamente licenziato per assenza ingiustificata ditre giorni, avendo simulato una malattia. La previsione diipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questideve sempre verificare, stante la inderogabilità della disciplina dei licenziamenti,se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cuiall'articolo 2119, codice civile, e se, in ossequio al principio generale diragionevolezza e proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale dalegittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore,salvo il caso in cui il trattamento contrattuale sia più favorevole lalavoratore.

Data: 22/07/2013 09:40:00
Autore: C.G.