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Il licenziamento del dirigente aziendale deve essere giustificato dal venir meno del rapporto fiduciario



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 17362 del 16 Luglio 2013. La dannosità, in senso ampio, deve sempreriscontrarsi anche per la giustificazionedel licenziamento del dirigente, benché il relativo rapporto di fiducia conil datore di lavoro sia suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezzarispetto ad aspettative riconoscibili exante o da un'importante deviazione dalla linea segnata dalle direttivegenerali del datore di lavoro, ovvero da comportamentoextralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizionerivestita o anche dallo stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendanonel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigentenella articolazione della struttura direttiva dell'azienda. E' quanto stabilitodalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 luglio 2013, n.17362.

Nella specie, è stata ritenuta legittima l'esclusione degli addebiti per ilmancato approvvigionamento di un numero di barattoli adeguato al lancio delnuovo prodotto della società (poi non avvenuto) da parte del dirigenteindustriale rilevando che si è trattato di un fatto che non ha prodotto alcundanno, neppure potenziale, all'azienda. Sia aifini della giusta causa del licenziamento del lavoratore, sia ai fini dellagiustificazione del licenziamento del dirigente, è necessario che ilcomportamento posto a base del recesso sia tale da arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico,agli scopi aziendali, e per questo recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciarioche lega, rispettivamente e secondo differenti modalità, il lavoratore e ildirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni loro affidate (si veda,Corte di Cassaz. 18 settembre 2012, n. 15654).

Data: 30/07/2013 11:30:00
Autore: C.G.