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Le impugnazioni delle sentenze del G.d.P.: le cause relative ai contratti “di massa” devono decidersi secondo diritto



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 17080 del 10 Luglio 2013. L'acquisto di un biglietto aereo presso un'agenziadi viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalitàdell'art. 1342 Cc, in quanto le condizioni di contratto sono definite dallacompagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutticoloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama ilregolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relativecontroversie, concernenti, in particolare, la richiesta di risarcimento per idisagi subiti a seguito del viaggio, ove rientranti nella competenza del giudicedi pace, restano sottratte al potere di quest'ultimo di decidere secondoequità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensidell'art. 113, codice procedura civile, nel testo così sostituito daldecreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge7 aprile 2003, n. 63.

Colui che compra il biglietto aereo on line non ha, in genere, alcunapossibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modificadi una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario,soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle. Il criterio, indicatodalle Sezioni Unite (sentenza 16 giugno 2006, n. 13917) per l'individuazionedcl mezzo di impugnazione avverso le sentenze del Giudice di pace, in funzionedella domanda - con riguardo, cioè, al suo valore ai sensidegli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e all'eventuale rapporto contrattualededotto ("contratto di massa"o meno), e non già con riguardo al contenuto concreto della decisione e delcriterio decisionale adottato (equitativoo di diritto) - è stato dettato con riferimento al regimeantecedente al d. Lgs. n. 40 dcl 2006 . Nell'occasione le SS.UU. precisaronoanche che il principio dell'apparenzaopera nelle sole residuali ipotesi incui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda osull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cuiall'art. 1342 cod . civ. Ciò posto, sicuramente errato è l'approdo del Tribunale, laddove ritienel'appello inammissibile per il fatto che “la pronuncia impugnata è stata resa secondoequità e non concerne profili sottratti a siffatto tipo di giudizio”; e ciòperché quand'anche entrambe le asserzioni fossero esatte, non per questol'appello poteva essere dichiarato inammissibile, dovendo, piuttosto,riguardarsi ai contenuti delle censure, per verificare seesse erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3dell'art. 339 cod. proc . civ.

D'altra parte costituisce ius receptum che la regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace,ai sensi dell'art.113, comma 2, codice procedura civile, per le controversiederivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo lemodalità di cui all' art. 1342, codice civile, è dettata per le particolarimodalità di conclusione e per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti. (Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. ancheCass. 21 ottobre 2009, n.22382;Cass. 21gennaio 2009 n. 1548).

Data: 16/08/2013 08:58:00
Autore: C.G.