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Cassazione: requisiti di legge del ricorso alla Suprema Corte e legittimità del licenziamento per soppressione del reparto produttivo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 16979 del 9 Luglio 2013.A seguito di rigetto di doglianzein primo e in secondo grado di giudizio, un lavoratore dipendente proponericorso avverso la propria azienda la quale avrebbe disposto nei suoi confrontiun licenziamento illegittimo.Secondo il ricorrente infatti la società non avrebbe effettivamente provvedutoa chiudere il reparto produttivo in cui il ricorrente era impiegato, ed in ognicaso ben avrebbe potuto riqualificarlo presso altra società del gruppo.

La Suprema Corte rigetta ilricorso prospettato per difetto di motivazione della sentenza d'appello,soffermandosi su alcune importanti considerazioni. Rileva la Cassazione come ladocumentazione comprovante l'intervenutolicenziamento, nonché gli elementicollegati, non risultino allegatiagli atti di causa; ciò violerebbe il disposto di cui all'art. 366 c.p.c.,unitamente alla circostanza che il ricorrente avrebbe omesso di specificare i precisi motivi di ricorso,così come richiesto dalla legge. “L'eserciziodel diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere”. Il ricorso in oggetto si esaurisce dunque in un “nonmotivo”.

Pur non essendosi la Cortepronunciata nel merito della questione, si può in definitiva dedurre che, nelcaso in cui l'azienda fornisca la prova di non avere più alle dipendenze alcunsottoposto antecedentemente addetto al reparto produttivo soppresso (e lasocietà aveva altresì dimostrato, in corso di causa, di non aver provveduto adulteriori assunzioni) né sia possibile in alcun modo – a causa della specificaqualifica professionale del lavoratore licenziato – reimpiegare lo stesso inaltra mansione (il lavoratore, in sede di merito, aveva omesso di allegarecircostanze rilevanti al fine di provare sue concrete opportunità di reimpiego)il licenziamento di cui in oggetto deve ritenersi legittimo.

Data: 07/08/2013 07:00:00
Autore: Licia Albertazzi