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Cassazione: se interviene delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio in pendenza di procedimento civile si verifica cessazione della materia del contendere



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 17094 del 10Luglio 2013. I rapporti tra autorità civileitaliana e diritto canonico sono regolati dai Patti Lateranensi, successivamenterevisionati dai c.d. accordi di VillaMadama del 1984 (recepito nel nostro ordinamento attraverso la L. 121/1985).Se non è più prevista una riservaassoluta di giurisdizione in materia matrimoniale a favore dell'ordinamentoecclesiastico è anche vero che l'orientamento giurisprudenziale e dottrinaleattuale è quello di trattare le sentenze emesse dal Supremo Tribunale dellaSegnatura Apostolica in tema di nullità di matrimonio canonico come unasentenza emessa da organo giudicante straniero, dunque sottoposta al procedimento di delibazione innanzi laCorte d'Appello, al fine di determinarne gli effetti civili nell'ordinamento italiano. Avverso la statuizionedella Corte d'Appello (di delibazione o rigetto) è possibile esperire il soloricorso in Cassazione e solo ex co1 art. 360 c.p.c. (soli motivi digiurisdizione).

Nel caso in oggetto la SupremaCorte evidenzia come, intervenendo delibazione di sentenza ecclesiastica dinullità di matrimonio in pendenza di procedimentodi separazione giudiziale, decadono tutti gli effetti del matrimonio stesso(salvo quelli a favore della prole: c.d. “matrimonioputativo”); in sostanza, è come se lo stesso non fosse mai stato celebrato.Di conseguenza, salvo diversa statuizione del giudice del merito – il quale puòprevedere, ai sensi degli artt. 129 e 129biscod. civ. la corresponsione di somme periodiche di denaro, in ogni caso per unperiodo non superiore ai tre anni - vengono a mancare anche i presupposti per l'addebito della separazione: gli exconiugi cessano di essere tali e con tale pronuncia vengono meno tutti irispettivi diritti ed obblighi sorgenti anche a seguito di separazionepersonale. Il ricorso in Cassazione è inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Data: 12/08/2013 08:00:00
Autore: Licia Albertazzi