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Cassazione: criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento ed apporto personale degli ex coniugi nell'educazione dei figli



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 17089 del 10 Luglio 2013.Nel caso di specie ad una primapronuncia di separazione dei coniugi, pronunciata dal Tribunale e addebitantela separazione a carico del marito nonché l'affidamento del figlio in condiviso(minore poi effettivamente residente con la madre) è seguita la totale riformain appello, la quale ha revocato l'addebitoa carico del coniuge e disposto l'interventodei servizi sociali al fine di vigilare circa il rapporto tra madre efiglio. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso l'ex moglie, denunciandoviolazione di legge e difetto di motivazione in diversi punti della sentenzaimpugnata.

La Suprema Corte accoglie soloparzialmente il ricorso, in particolare il gravame proposto circa l'errata quantificazione dell'importodell'assegno di mantenimento,stimato sulla sola base delle necessità del minore, senza tener adeguatamenteconto del patrimonio di cui sono titolari gli ex coniugi. Pur rigettando glialtri motivi, la Corte, nell'espletamento dell'essenziale funzione nomofilattica che le è propria, si sofferma tuttavia adesplicitare i motivi di diritto alla base della corretta valutazione delgiudice del merito.

Dalla sentenza emerge inparticolare come la pronuncia diaddebito debba fondarsi su un esamecomplessivo della condotta tenuta dagli ex coniugi, nonchè di come debbasussistere un nesso di causalità trai comportamenti addebitati vicendevolmente alle parti e l'intollerabilità dellaprosecuzione della convivenza. La valutazione risulta dunque essere globale e comparativa e i comportamenti tenuti non devono essere valutatiisolatamente ma occorre verificare l'eventualità che l'inosservanza dei dovericoniugali non sia stata causata da reazionead altro comportamento inadempiente della controparte. Sottolinea infine laSuprema Corte come permanga pur sempre l'obbligo a carico di entrambi igenitori di curare ed educare la prole.Tale obbligo non va inteso in senso superficiale come mero obbligo aglialimenti, ma i minori devono ricevere tutte quelle attenzioni necessarie alloro corretto sviluppo psicofisico, a partire da una stabile organizzazione domestica; circostanza che, nel caso inoggetto, si è rivelata carente in capo alla madre a seguito di esperimento dictu.

Data: 20/07/2013 08:40:00
Autore: Licia Albertazzi