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Cassazione: previsione, concessione e valenza dei permessi studio retribuiti



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 17128 del 10Luglio 2013.Nel caso di specie unadipendente comunale propone ricorso avverso la decisione del comune, datore dilavoro, di effettuare una trattenuta periodica mensile a copertura del oreoriginariamente concesso dall'ente al proprio dipendente a titolo di permesso studio. Ciò poiché la stessaaveva omesso di produrre idonea documentazione probatoria, affermando che l'assenzadal lavoro era dovuta a motivi di studioindividuale, preparazione strettamente necessaria al passaggio degli esamiuniversitari. Se il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, lasentenza era stata successivamente riformata in appello. La dipendente proponedunque ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello ha assuntola propria decisione effettuando un bilanciamentotra i due rilevanti interessi in gioco: da una parte, quello del datore dilavoro di pretendere la prestazioneda parte del dipendente; dall'altro, il dirittoallo studio in capo al lavoratore. Ai fini del computo delle ore per ilrilascio del relativo permesso occorre poi che l'interessato fornisca idoneadocumentazione attestante l'effettiva frequenza ai corsi universitari. Laricorrente afferma che, ove il frequentare il corso accademico non siaobbligatorio, il tempo dedicato allo studio individuale deve in egual misuraessere tutelato, godere cioè delle medesime garanzie.

La Suprema Corte risolve laquestione fornendo l'interpretazione della normativa di riferimento (il CCNL dicategoria); in particolare essa conferma che occorre la “sussistenza di una necessaria correlazione tra i permessi straordinariin questione e la necessità di frequentare un corso di studio, senza che assumarilievo il carattere obbligatorio della frequenza”. La Cassazione affermaquindi che “le parti prendono inconsiderazione la preparazione degli esami, ma ai soli fini dell'agevolazioneconcessa nei limiti precisati (turni di lavoro, esenzione da straordinari) preparazioneagli esami a cui non si accenna minimamente nella disciplina dedicata aipermessi retribuiti e questo elemento si rivela decisivo per la ricostruzionedell'intento negoziale degli stipulanti”.

La Corte rigetta il ricorso:il permesso studio è quindi in grado di “coprire” i soli giorni dedicati agli esami e i corsi di frequenza, non anche l'irrinunciabile periodo di studioindividuale di cui lo studente lavoratore necessita.

Data: 16/07/2013 08:20:00
Autore: Licia Albertazzi