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Il coniuge in comunione dei beni non sempre è litisconsorte necessario nei procedimenti civili



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16559 del 2 Luglio 2013. Deve escludersi che, in riferimentoall'azione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita,promossa dall'alienante nei confronti dell'acquirente, sussista un'ipotesi dilitisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale di quest'ultimo,rimasto estraneo alla stipulazione del contratto, dovendosi ritenere che lapronuncia richiesta al giudice incida sull'atto e non sul diritto del coniugenon stipulante. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 2 luglio2013, n. 16559.

Il fatto riguarda l'acquisto di unappezzamento di un terreno da parte di un soggetto, dal quale conseguivapronuncia di risoluzione dell'atto di compravendita per inadempimentocontrattuale da parte dell'acquirente. Il coniuge dell'acquirente si rivolgealla Suprema Corte sostenendo che l'acquisto era stato effettuato durante ilmatrimonio, che i due coniugi si trovavano in comunione legale dei beni, eche quindi, l'opponente doveva ritenersi litisconsorte pretermesso nella causache aveva determinato la risoluzione del contratto, e chiedeva che venisse dichiarata la nullitàe l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza di risoluzione, e che,essendo in comunione pro-indiviso con il coniuge del fondo acquistato, venisseattribuita all'opponente, ai sensi dell'articolo 938, codice civile, laproprietà dell'edificio realizzato sul fondo controverso.

Qualora uno dei coniugi, in comunione legaledei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersioggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'attoè litisconsorte necessario in tutte le controversi in cui si chieda al giudiceuna pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre nonpuò ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione cheincide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto (Cass. Sez. Un. 23-4-2009 n. 9660; Cass. Sez. Un. 22-4-2010 n.9523;Cass. 29-1-2013 n. 2082). Pertanto, per stabilire se, nell'ipotesi incui l'atto acquisitivo o l'atto di alienazione sia stato concluso da uno solodei coniugi, sia necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio neiconfronti dell'altro coniuge, deve valutarsi se la decisione richiesta incidadirettamente sull'atto oppure sul diritto.

Data: 14/07/2013 07:30:00
Autore: C.G.