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L'applicabilità dell'azione negatoria nelle cause tra edifici contigui: quando è possibile?



di Marco Massavelli - Cortedi Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 16631 del 3 Luglio 2013. Non può trovare ingresso l'azione negatoria proposta contro l'opera di insolazione termica realizzatasull'edificio contiguo a quellodell'attore-proprietario per ottenere la riduzione in pristino, dovendosiritenere che il manufatto consistente nel rivestimento a cappotto, per l'esiguospessore, non infligga alcun vulnus allaproprietà del confinante in termini di funzionalità e di estetica né possacostituire un atto emulativo. E' quanto deciso dalla Suprema Corte diCassazione Civile, on sentenza 3 luglio 2013, n. 16631.

L'azione negatoria,che, a norma dell'art 949 cod civ, ilproprietario puòesercitare per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sullacosa, ovvero per far ordinare la cessazione di turbative e di molestie sullastessa (e per ottenere l'eventuale risarcimento dei danni), presuppone che ilproprietario abbia motivo di temere che le iniziativealtrui (i diritti affermati o le turbative o le molestie) possano recargli un pregiudizio. Il pregiudizio di cui alla normativa in esame che in via di principio può derivare sia dasituazioni di fatto, sia da situazioni di diritto, ovvero, quando un terzo manifesti con comportamenti concreti la sua eventuale pretesa, o quando un terzo vanti contro il proprietariol'esistenza di un proprio diritto, non può che tradursi in un limite al poteredi godimento del proprietario. In altri termini, la norma di cui all'art. 949cod. civ. legittima il proprietario a chiedere la cessazione dell'attivitàaltrui quale che sia (di fatto o di diritto) se quell'attività limita il suopotere di godimento sul bene di cui è proprietario . Si tratta di una normativacoerente con i principi generali in materia di proprietà.Come è opinione diffusa in dottrina e anche nella giurisprudenza il diritto diproprietà va visto sotto un duplice aspetto: da un lato è un potere digodimento su un bene, dall'altro postula il dovere degli altri di nonostacolare o turbare l'esercizio del potere di godimento del proprietario.

Data: 15/07/2013 16:40:00
Autore: C.G.