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Cassazione: requisiti del verbale redatto dalle autorità per la contestazione differita di violazione del codice della strada



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 16555 del 2 Luglio 2013.IlMinistero dell'Interno ricorre avverso la sentenza del Tribunale, il quale, inriforma della sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace, accoglie l'opposizionead ordinanza ingiunzione promossa dal privato in merito alla contestazione differita effettuatadalla Polizia Stradale, intervenuta a seguito di incidente mortale. Il giudiced'appello ha rilevato non solo la mancanzadi contestazione immediata ma anche difettodi motivazione di contestazione differita posta in essere dalle autorità. Ricorreil Ministero avverso tale sentenza, sottolineando al contrario come nel caso digravi incidenti stradali sia invece necessario adottare lo strumento dellacontestazione differita, dovendo le autorità prima procedere ai rilevamentiutili alla ricostruzione della dinamica per poi contestare la violazione alresponsabile; sostiene inoltre che nel verbale, ai fini di legge, basterebbeinserire motivazione sintetica del differimento di contestazione.

Sipronuncia la Suprema Corte rilevando al contrario come, nel caso in oggetto,tale formulazione sia generica e deltutto inidonea. La Cassazione afferma appunto come “occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazionedifferita, ancorchè con motivazione sintetica. Nel caso di specie occorrerilevare (…) che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazionein punto di contestazione differita”. Nella specie il verbale riporta soltanto la dicitura “incidente stradale con feriti”.La Corte ritiene inoltre priva di vizi la motivazione fornita nella sentenzaimpugnata dal giudice del merito e, non potendone sindacare le ragioni, rigettail ricorso.

Data: 27/07/2013 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi