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Cassazione: prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il periodo di preavviso e revoca tacita del licenziamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 16504 del 2 Luglio 2013.Un datore di lavoro vienecondannato in primo grado al risarcimento del danno nei confronti deldipendente per illegittimità del licenziamento: secondo il giudice del lavorola circostanza che il datore, nonostante avesse intimato il licenziamento aldipendente, avesse consentito laprosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito nella lettera dilicenziamento avrebbe configurato revocatacita del licenziamento stesso. Il datore impugna la sentenza di primogrado affermando che il rapporto sarebbe proseguito per un ulteriore periodooltre la data prefissata (nella specie, quindici giorni) semplicemente per un errore materiale riscontrato nelcomputo del periodo di preavviso indicato nella lettera, minore rispetto aquello stabilito dal CCNL di categoria.

Nelle sue difese la partericorrente afferma che “l'errataindicazione nella lettera di licenziamento della decorrenza e della ridottadurata del preavviso, mai avrebbe potuto modificare i termini legali in essere,in particolare per quel che attiene la durata del preavviso che ben può esseresuperiore a quella contrattuale ma mai, ovviamente, inferiore”. La SupremaCorte ribadisce tuttavia come “laconcessione del preavviso non si pone come effetto previsto dalla legge ma deve essere espresso dalla parte recedente”.Il criterio da applicare è dunque quello della volontà delle parti, desumibile a prescindere dal contrattocollettivo di categoria. La Cassazione ricorda poi come non sia in suo potere sindacare la scelta di merito dellaCorte d'Appello, la quale ha ritenuto opportuno, sulla base degli elementiprodotti in corso di causa, confermare che il permettere la prosecuzione delrapporto, anche se per pochi giorni, avrebbe configurato una revoca tacita dellicenziamento.

Data: 06/07/2013 23:43:00
Autore: Licia Albertazzi